Art. 796 · Consiglio di amministrazione.
RegolamentoCapo X

Art. 796

795 / 890

Consiglio di amministrazione.

In vigore dal 30 giu 1891
Tutti gli affari di qualche importanza relativi all'andamento industriale della colonia, e specialmente all'attivazione di nuove coltivazioni, o nuove costruzioni, o lavori di miglioramento, e simili, prima di essere rassegnati all'approvazione del Ministero, vengono sottoposti ad un consiglio di amministrazione composto del direttore, che ne ha la presidenza, del vicedirettore, dell'agronomo e del ragioniere. In mancanza del vicedirettore, fa parte del consiglio il segretario. Le deliberazioni trascritte sul relativo registro sono valide anche se adottate da tre soli componenti il consiglio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-796