Regolamento›Capo IX
Art. 791
790 / 890Elementi per la formazione del prezzo di costo dei manufatti.
In vigore dal 30 giu 1891
Nel proporre l'estimo dei manufatti, il dirigente, assistente tecnico o capo d'arte deve indicare la precisa qualità e quantità delle materie impiegate e delle altre spese accessorie della lavorazione, in rapporto all'effettivo consumo che si verifica generalmente per qualunque titolo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-791