Art. 787 · Prospetto annuale dei generi non inventariati e trascrizione delle consistenze negli inventari.
RegolamentoCapo IX

Art. 787

786 / 890

Prospetto annuale dei generi non inventariati e trascrizione delle consistenze negli inventari.

In vigore dal 30 giu 1891
Alla fine di esercizio o di gestione il contabile deve rassegnare il prospetto degli oggetti e dei generi non compresi negl'inventarii, distinti per la casa e le manifatture, per l'opportuno esame da farsene dal Ministero. Compiute per cura della direzione le formalità e le condizioni prescritte nell', il risultato in consistenza e in valore degl'inventarii, viene iscritto dal contabile sui relativi registri in carico nel nuovo esercizio o gestione.
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