Regolamento›Capo IX
Art. 786
785 / 890Conto giudiziale del materiale.
In vigore dal 30 giu 1891
Entro il mese di luglio, e nei casi previsti nell', il contabile compila il conto giudiziale relativo alle materie della propria gestione, da trasmettersi alla corte dei conti nei modi stabiliti dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.
Il detto conto dev'essere corredato dei seguenti inventarii chiusi al 30 giugno o alla fine della gestione, cioè:
a) dei mobili, degli arredi e delle suppellettili diverse;
b) degli effetti di vestiario, di biancheria e da letto a uso dei condannati e ricoverati e degli agenti di custodia;
c) delle macchine, degli attrezzi e utensili per servizio delle manifatture e del fabbricato;
d) delle materie prime e accessorie di proprietà del Governo esistenti nei magazzini;
e) delle materie manufatte di proprietà del Governo;
f) dei viveri, combustibili e degli altri generi d'ordinario consumo;
g) dei materiali da costruzione.
Aggiunge poi al conto giudiziale lo stato di confronto fra i risultati della cassa e quelli del materiale, oltre al conto della trasformazione indicato nell'.
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