Regolamento›Capo IX
Art. 784
783 / 890Conti semestrali del materiale.
In vigore dal 30 giu 1891
Entro il mese successivo alla scadenza di ciascun semestre e nei casi previsti nell', il contabile consegna al ragioniere, in due esemplari, perché siano riassegnati al Ministero, lo stato di situazione della contabilità del materiale, i prospetti delle variazioni avvenute negl'inventarii e quello del movimento dei viveri, dei combustibili e degli altri generi d'ordinario consumo. A corredo della contabilità deve unire gli ordini di carico e scarico, le ricevute dei consegnatarii per gli oggetti ceduti gratuitamente, nonché, in quanto ai viveri, i documenti indicati nell', con la copia del registro di carico e scarico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-784