Regolamento›Capo IX
Art. 782
781 / 890Marca per le materie da lavoro ed i manufatti. - Etichette di spedizione.
In vigore dal 30 giu 1891
Agli effetti dell', il contabile deve tenere ordinate in magazzino, e distinte colla marca prescritta, le materie da lavoro tanto di proprietà del Governo quanto dei committenti, e, giusta l', apporre ai manufatti la marca stabilita, a tergo della quale si prende nota delle vendite parziali.
Pei manufatti e gli altri oggetti che si spediscono altrove, l'indirizzo si fa sopra apposita etichetta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-782