Art. 782 · Marca per le materie da lavoro ed i manufatti. - Etichette di spedizione.
RegolamentoCapo IX

Art. 782

781 / 890

Marca per le materie da lavoro ed i manufatti. - Etichette di spedizione.

In vigore dal 30 giu 1891
Agli effetti dell', il contabile deve tenere ordinate in magazzino, e distinte colla marca prescritta, le materie da lavoro tanto di proprietà del Governo quanto dei committenti, e, giusta l', apporre ai manufatti la marca stabilita, a tergo della quale si prende nota delle vendite parziali. Pei manufatti e gli altri oggetti che si spediscono altrove, l'indirizzo si fa sopra apposita etichetta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-782