Art. 78 · Custodia delle piante topografiche dello stabilimento.
RegolamentoCapo VI

Art. 78

203 / 890

Custodia delle piante topografiche dello stabilimento.

In vigore dal 30 giu 1891
L'autorità dirigente deve conservare, sotto la sua responsabilità, le piante topografiche degli edifizii carcerarii, delle quali non può essere data visione ad estranei o comunicata copia, per qualsiasi motivo, senza autorizzazione del Ministero. Per tenere queste piante al corrente, viene fatta di volta in volta speciale richiesta all'ufficio del genio civile a mezzo della prefettura.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-78