Regolamento›Capo IX
Art. 779
778 / 890Ripresa in carico di materie in corso di lavorazione.
In vigore dal 30 giu 1891
Le materie, che alla fine dell'esercizio risultino in corso di lavorazione, debbono pure, previo ordine del direttore, essere riprese in carico dal contabile prima della chiusura del relativo inventario, scaricandosi immediatamente nel nuovo esercizio quelle impiegate nei manufatti non finiti.
Qualora nel corso dell'esercizio avvenga il cambio del contabile, basta unire al conto della trasformazione un elenco diviso per lavorazioni di tutte le materie e di tutti i lavori esistenti nelle officine, col dettaglio delle quantità, del prezzo unitario e del valore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-779