Regolamento›Capo IX
Art. 773
772 / 890Registro degli oggetti particolari dei condannati e ricoverati.
In vigore dal 30 giu 1891
Al giungere d'ogni condannato o ricoverato nello stabilimento, il contabile prende nota, sull'apposito registro di tutti gli oggetti di spettanza dello stesso, e, quando siano stati lavati e ripuliti, li fa riunire in un involto con indicazione del numero di matricola del proprietario, salvo l'eccezione indicata nell', ultimo capoverso, pei condannati a pena maggiore di cinque anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-773