Regolamento›Capo IX
Art. 769
768 / 890Rami della contabilità del materiale.
In vigore dal 30 giu 1891
La contabilità del materiale si divide come appresso:
a) dei mobili, degli arredi e delle suppellettili diverse; degli effetti di vestiario, di biancheria e da letto ad uso dei condannati e ricoverati e degli agenti di custodia; delle macchine, degli attrezzi e utensili di proprietà del governo, occorrenti all'esercizio delle manifatture e del fabbricato;
b) delle materie prime e accessorie di proprietà del governo;
c) dei manufatti di proprietà del governo;
d) delle materie prime e accessorie di proprietà di committenti;
e) dei manufatti di proprietà di committenti;
f) del materiale da costruzione per le opere murarie;
g) dei commestibili, dei combustibili e degli altri generi d'ordinario consumo;
h) degli oggetti di proprietà dei condannati e ricoverati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-769