Regolamento›Capo IX
Art. 765
764 / 890Conto giudiziale della cassa e conti di amministrazione.
In vigore dal 30 giu 1891
Il contabile deve, per mezzo della direzione, rassegnare entro il mese di luglio, il conto giudiziale dei proventi della casa e delle manifatture con gli ordini di riscossione riepilogati, e con le quietanze riportate dalla tesoreria a seguito dei versamenti fatti.
Rassegna altresì nell'agosto successivo i conti di amministrazione dei fondi dei condannati e ricoverati e degli agenti di custodia con le relative dimostrazioni, unendovi i documenti giustificativi delle entrate e delle spese, riassunti in distinti prospetti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-765