Regolamento›Capo IX
Art. 763
762 / 890Titoli a corredo degli elenchi delle spese.
In vigore dal 30 giu 1891
Ciascuno degli elenchi deve essere corredato dei titoli e documenti giustificativi delle singole spese, in essi inscritte distintamente per ogni capitolo, ai quali viene dato numero corrispondente a quello progressivo d'inscrizione delle spese medesime sull'elenco.
Gli ordini di pagamento che si riferiscono a commestibili, combustibili e altri generi d'ordinario consumo, nonché ad oggetti da iscriversi sugli inventarii o sul registro indicato nell', debbono portare a corredo una dichiarazione del contabile constatante l'avvenuto ricevimento, con il numero della iscrizione fattane sui registri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-763