Art. 759 · Elenchi e quadri riepilogativi delle spese.
RegolamentoCapo IX

Art. 759

758 / 890

Elenchi e quadri riepilogativi delle spese.

In vigore dal 30 giu 1891
Per gli effetti di cui nell' e nei periodi in esso indicati, il contabile compila separatamente, per la casa e per le manifatture, gli elenchi e i quadri riepilogativi delle spese, ripartiti secondo i capitoli del bilancio preventivo del Ministero dell'interno. L'elenco è prodotto in doppio esemplare, con la distinta particolareggiata delle partite in uno solo. Su questo esemplare si annotano pure i numeri degli ordinativi di carico delle materie e dei generi che vanno iscritti in inventario. I quadri riepilogativi si compilano in unico esemplare.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-759