Regolamento›Capo IX
Art. 757
756 / 890Rifiuto di eseguire ordini illegali.
In vigore dal 30 giu 1891
Le disposizioni del secondo e del terzo capoverso dell' sono estese al contabile nei casi in cui egli creda di non poter dar corso ad un ordine illegale o contrario alle norme vigenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-757