Art. 757 · Rifiuto di eseguire ordini illegali.
RegolamentoCapo IX

Art. 757

756 / 890

Rifiuto di eseguire ordini illegali.

In vigore dal 30 giu 1891
Le disposizioni del secondo e del terzo capoverso dell' sono estese al contabile nei casi in cui egli creda di non poter dar corso ad un ordine illegale o contrario alle norme vigenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-757