Art. 756 · Registro dei valori effettivi e delle carte contabili.
RegolamentoCapo IX

Art. 756

755 / 890

Registro dei valori effettivi e delle carte contabili.

In vigore dal 30 giu 1891
Le somme che vanno tenute in sospeso come carte contabili e quelle rappresentate da valori effettivi si annotano sul registro relativo, conforme a quello che a scopo di controllo è tenuto dal ragioniere, giusta il disposto dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-756