Regolamento›Capo IX
Art. 756
755 / 890Registro dei valori effettivi e delle carte contabili.
In vigore dal 30 giu 1891
Le somme che vanno tenute in sospeso come carte contabili e quelle rappresentate da valori effettivi si annotano sul registro relativo, conforme a quello che a scopo di controllo è tenuto dal ragioniere, giusta il disposto dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-756