Art. 751 · Obblighi e responsabilità del contabile.
RegolamentoCapo IX

Art. 751

750 / 890

Obblighi e responsabilità del contabile.

In vigore dal 30 giu 1891
Il contabile ha la gestione del danaro e delle materie occorrenti per il servizio dello stabilimento ed è sottoposto agli obblighi e alle responsabilità comuni ai funzionarii di ambo le categorie, giusta il regolamento di contabilità generale dello Stato. Egli non può eseguire movimenti di entrata ed uscita e di carico e scarico senza averne ricevuto l'ordine dal direttore in conformità alle disposizioni del presente regolamento.
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