Regolamento›Capo IX
Art. 751
750 / 890Obblighi e responsabilità del contabile.
In vigore dal 30 giu 1891
Il contabile ha la gestione del danaro e delle materie occorrenti per il servizio dello stabilimento ed è sottoposto agli obblighi e alle responsabilità comuni ai funzionarii di ambo le categorie, giusta il regolamento di contabilità generale dello Stato.
Egli non può eseguire movimenti di entrata ed uscita e di carico e scarico senza averne ricevuto l'ordine dal direttore in conformità alle disposizioni del presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-751