Regolamento›Capo IX
Art. 746
745 / 890Pagamento del sopravitto.
In vigore dal 30 giu 1891
Il pagamento al fornitore per i generi somministrati deve di regola, farsi alla scadenza di ogni mese; tuttavia possono concedersi al medesimo acconti, purchè in somma non superiore ai quattro quinti dell'importo dei generi effettivamente somministrati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-746