Art. 742 · Liquidazione dei crediti e debiti.
RegolamentoCapo IX

Art. 742

741 / 890

Liquidazione dei crediti e debiti.

In vigore dal 30 giu 1891
Terminato l'esercizio, il ragioniere deve promuovere, presso il direttore, la liquidazione dei crediti e delle passività dell'amministrazione, consegnandogliene una nota esatta, giusta il disposto dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-742