Regolamento›Capo IX
Art. 740
739 / 890Accertamento delle provviste.
In vigore dal 30 giu 1891
Qualsiasi provvista, tanto in servizio dello stabilimento, quanto per conto particolare dei condannati o ricoverati deve essere dal ragioniere accertata nella quantità e nel prezzo convenuto. Tale accertamento, occorre risulti dalle fatture e note che presentano i fornitori e provveditori.
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