Art. 74 · Attribuzioni che l'autorità dirigente può delegare ad altri.
RegolamentoCapo VI

Art. 74

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Attribuzioni che l'autorità dirigente può delegare ad altri.

In vigore dal 30 giu 1891
L'autorità dirigente può, sotto la sua responsabilità e previa autorizzazione del Ministero dell'interno, delegare agli impiegati dipendenti, al comandante, al capoguardia o al caposorvegliante, parte delle attribuzioni relative alla vigilanza sui servizii interni dello stabilimento, che le sono attribuite dai regolamenti.
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