Regolamento›Capo IX
Art. 734
733 / 890Registro e specchietti d'estimo.
In vigore dal 30 giu 1891
Stabilito il prezzo dei manufatti, secondo le norme determinate dagli il ragioniere ne prende nota sopra speciale registro, dalla cui matrice distacca gli specchietti di estimo completi per consegnarli al direttore. Il ragioniere, il direttore, il vice direttore e il contabile sono responsabili del regolare processo di trasformazione delle materie prime ed accessorie distribuite alle manifatture, ed hanno l'obbligo del risarcimento in proporzione dei rispettivi stipendi, quando il danno non sia imputabile particolarmente al fatto o alla omissione per parte di taluni fra essi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-734