Regolamento›Capo VI
Art. 73
198 / 890Licenze che il prefetto può accordare al direttore.
In vigore dal 30 giu 1891
La prefettura, nelle circostanze indicate dall', può concedere al direttore una licenza di cinque giorni, non più di due volte l'anno, riferendone al Ministero.
Questa licenza e quella di cui all' devono computarsi negli ordinari permessi annuali che possono essere accordati dal Ministero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-73