Regolamento›Capo IX
Art. 729
728 / 890Vigilanza sulle scritturazioni del fondo condannati e ricoverati.
In vigore dal 30 giu 1891
Per il fondo dei condannati e ricoverati, il ragioniere deve invigilare che sul registro indicato nell', lettera n, figurino esattamente le somme pervenute loro dalle famiglie o da essi alle loro famiglie spedite; e nel registro di cui all', lettera b, quelle portate dai condannati o ricoverati al loro ingresso nello stabilimento o posteriormente loro portate dalle famiglie, in rapporto alle scritturazioni fatte sui registri contabili e sui libretti di conto corrente. Parimente egli ha l'obbligo di curare l'esattezza nell'eseguimento delle operazioni di qualsiasi natura sui detti registri e libretti, dividendone la responsabilità col contabile.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-729