Art. 728 · Registro dei valori effettivi e delle carte contabili.
RegolamentoCapo IX

Art. 728

727 / 890

Registro dei valori effettivi e delle carte contabili.

In vigore dal 30 giu 1891
Il ragioniere deve parimente annotare, sull'apposito registro, a scopo di controllo, tutti i valori effettivi e le carte contabili autorizzate dal direttore, col riferimento della data e del numero dei titoli coi quali vennero estinte.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-728