Regolamento›Capo IX
Art. 728
727 / 890Registro dei valori effettivi e delle carte contabili.
In vigore dal 30 giu 1891
Il ragioniere deve parimente annotare, sull'apposito registro, a scopo di controllo, tutti i valori effettivi e le carte contabili autorizzate dal direttore, col riferimento della data e del numero dei titoli coi quali vennero estinte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-728