Regolamento›Capo IX
Art. 726
725 / 890Ordini di movimento nella cassa e del materiale e scrittura riassuntiva.
In vigore dal 30 giu 1891
Il ragioniere ha l'obbligo di preparare tutti gli ordini pei movimenti di cassa e del materiale designati negli a 704, per sottoporli alla firma del direttore.
Ha l'obbligo altresì di riassumere mensilmente in uno speciale registro le scritture dei diversi rami di amministrazione e di mandarne ogni trimestre al Ministero, per mezzo della direzione, un prospetto riassuntivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-726