Regolamento›Capo IX
Art. 723
722 / 890Vigilanza sulle officine e sui magazzini.
In vigore dal 30 giu 1891
Nelle lavorazioni, il vicedirettore invigila che non si faccia spreco di materie, e, nei magazzini, che queste e i manufatti si custodiscano con ordine e siano muniti le une e gli altri delle marche prescritte negli .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-723