Art. 719 · Richieste delle provviste in servizio dello stabilimento.
RegolamentoCapo IX

Art. 719

718 / 890

Richieste delle provviste in servizio dello stabilimento.

In vigore dal 30 giu 1891
Il vicedirettore, in seguito ad ordine o autorizzazione del direttore e con l'assistenza del ragioniere, cura che siano eseguite le provviste occorrenti in servizio dello stabilimento e per conto particolare dei detenuti o ricoverati, e collauda tutte le forniture fatte per contratto, assicurandosi della qualità dei generi e delle materie in confronto ai campioni normali, non senza rilasciarne analoga dichiarazione sull'ordine di pagamento. Pei generi e gli oggetti non appaltati il vicedirettore rilascia le richieste ai provveditori. Per quelli appaltati, dopo la ricognizione predetta, ne fa eseguire dal contabile l'iscrizione sovra il foglio o conto delle somministrazioni da intestarsi a ciascuno dei fornitori, con apposizione della firma del medesimo, da valere per essi di ricevuta sino al giorno del pagamento. I conti suddetti, intestati e compilati distintamente secondo l'iscrizione che ne è fatta nel preventivo, devono essere uniti agli ordini di pagamento relativi. Pei materiali di costruzione il vicedirettore rilascia speciali richieste.
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