Regolamento›Capo IX
Art. 715
714 / 890Verificazioni e consegne in caso di trasferimenti.
In vigore dal 30 giu 1891
Le verificazioni, indicate negli , sono ugualmente obbligatorie tanto nel caso che il direttore consegni il servizio al suo successore, quanto in quello di surrogazione dei ragionieri e dei contabili.
Di tali operazioni, sia nell'interesse del governo, sia in quello dei funzionarii surrogati e surroganti, deve esser presa nota in verbali nel caso di cambiamento di direttori e ragionieri e in verbali ed inventarii, quando trattisi di surrogazione di contabili.
Il verbale di consegna della cassa deve essere compilato in sei originali, di cui due per le parti, tre pel Ministero ed uno per uso dell'ufficio.
Il verbale di ricognizione del materiale e dei viveri e combustibili deve compilarsi in calce al modello prescritto per il conto giudiziale.
Storico versioni
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