Regolamento›Capo IX
Art. 714
713 / 890Disordini nelle gestioni contabili. - Provvedimenti relativi.
In vigore dal 30 giu 1891
Verificandosi il caso di deficienza di danaro in cassa, di materiale nei magazzini, o di grave disordine nelle relative gestioni, il direttore deve sospendere il contabile dalle sue funzioni, e, quando decorra, anche il vicedirettore ed il ragioniere, riferendone immediatamente al Ministero pei suoi provvedimenti, senza omettere, secondo la gravità dei casi, le misure urgenti che si richieggano a tutela dell'interesse dell'erario.
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