Art. 713 · Estimo annuale del materiale mobile.
RegolamentoCapo IX

Art. 713

712 / 890

Estimo annuale del materiale mobile.

In vigore dal 30 giu 1891
Per provvedere alla compilazione degli inventari annuali, alla cui produzione, a norma della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, è tenuto il contabile, il direttore deve procedere in fine d'esercizio, coll'assistenza del vicedirettore, col concorso del ragioniere, ed, occorrendo, dell'ufficio del genio civile, all'estimo di tutti i mobili, attrezzi, biancherie, vestiari, macchine e utensili di proprietà del governo, tanto della casa quanto delle manifatture e del fabbricato, in ragione della condizione loro di servizio, facendo iscrivere il prezzo di stima sui rispettivi inventari. Le quote di eperimento attribuite al materiale mobile, ed anche ai viveri, combustibili ecc. saranno giustificate con apposito verbale steso in calce dei relativi inventari. Il prezzo delle materie prime e delle manufatte deve essere quello stesso del loro vero costo.
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