Regolamento›Capo IX
Art. 707
706 / 890Ribassi ed aumenti sul prezzo di vendita dei manufatti.
In vigore dal 30 giu 1891
Senza la preventiva autorizzazione del Ministero non è permesso, di regola, vendere i manufatti esistenti nel magazzino per un prezzo minore di quello pel quale figurano in carico. Ove il direttore per altro riconosca la convenienza che si faccia la vendita di qualche manufatto con un ribasso del prezzo stabilito, il quale non deve per altro eccedere il 10%, può, sentito l'avviso del ragioniere, autorizzarla sotto la propria responsabilità, facendone prender nota nei corrispondenti registri. Eguali formalità vengano osservate nel caso di aumenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-707