Art. 690 · Responsabilità degli impiegati nelle rispettive attribuzioni.
RegolamentoCapo VIII

Art. 690

689 / 890

Responsabilità degli impiegati nelle rispettive attribuzioni.

In vigore dal 30 giu 1891
Salvo l'ingerenza e la sorveglianza che incombe al direttore su ogni parte del servizio, ciascuno degli impiegati della direzione, il quale abbia attribuzioni proprie nell'amministrazione economica e di contabilità, risponde dell'esattezza e regolarità della tenuta dei registri, della spedizione delle carte di contabilità e dell'adempimento dei relativi incombenti che più direttamente dipendano dal suo ufficio, giusta quanto viene specificato nei capi seguenti.
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