Art. 69 · Provvedimenti relativi alla disciplina interna.
RegolamentoCapo VI

Art. 69

194 / 890

Provvedimenti relativi alla disciplina interna.

In vigore dal 30 giu 1891
Per provvedere alla disciplina interna il direttore deve: a) stabilire pei suoi impiegati l'orario in modo che si possa convenientemente provvedere a tutti i bisogni dell'ufficio, e quest'orario farlo prolungare oltre alla sua durata ordinaria, ove per una ragione qualsiasi ve ne sia bisogno; b) stabilire altresì fra gli impiegati della direzione un turno di servizio, in modo che tutti possano avere la loro parte di azione e di responsabilità nella sorveglianza dell'azienda domestica e nel mantenimento della disciplina dello stabilimento; e) dare, alla fine d'ogni semestre, le informazioni sugli impiegati e informare sollecitamente la prefettura e il Ministero dell'interno di tutte le gravi mancanze che il personale dipendente commetta; d) riunire di tempo in tempo gli agenti di custodia e spiegar loro quali siano i doveri che hanno verso l'amministrazione e verso i detenuti o ricoverati, e quale sia l'importanza della missione loro affidata; e) curare che gli agenti di custodia vestano sempre la divisa del corpo, e non vi portino modificazione alcuna, obbligando i manchevoli a ridurla nella forma prescritta a loro spese; f) far sottoporre a visita sanitaria mensile gli agenti di custodia e dare gli opportuni provvedimenti, ove qualcuno di essi risulti affetto da malattia contagiosa o venerea; g) obbligare i detenuti o ricoverati alla nettezza personale e a non trascurare quanto a tal uopo è prescritto dal regolamento; h) classificare i detenuti o i ricoverati nei dormitorii, nei laboratorii, nella cappella, nella scuola, a norma del regolamento, secondo l'età di essi e le altre loro condizioni personali; i) procurare di trovar lavoro per tutti i detenuti che ne siano capaci, tenendo conto possibilmente dei mestieri che i detenuti stessi esercitavano in libertà, o di quelli ai quali si avviavano, o per i quali si mostrino maggiormente inclinati; l) destinare ai servizi interni i condannati che ne siano meritevoli e abbiano i requisiti necessari, evitando per altro che tali destinazioni si facciano per riguardi personali o per indebiti favori; m) aver cura che i detenuti e i ricoverati da porre in viaggio siano in grado da poterlo intraprendere, e che non si dichiarino invalidi al lavoro o cronici quelli che veramente non sieno tali; n) visitare i detenuti o ricoverati quanto più di frequente è possibile, e accordar loro udienza almeno una volta ogni settimana, ascoltandone con benignità i lamenti e provvedendo subito, ove ne sia il caso. o) ammonire il detenuto o il ricoverato che manchi al proprio dovere e dargli lode quando faccia qualche azione che sia prova di buoni sentimenti o della sua resipiscenza; p) disporre le visite che il cappellano, il medico chirurgo, il maestro, gli impiegati dello stabilimento, i capi d'arte e le altre persone aggregate all'amministrazione devono fare ai detenuti o ricoverati, sopratutto a coloro che sono in cella; q) eccitare i detenuti o ricoverati a tener viva la corrispondenza coi loro parenti, se questi sono di buona morale, e impedire che durante la condanna o il ricovero si rallentino i reciproci vincoli di affetto fra i detenuti e le famiglie alle quali debbono far ritorno dopo riacquistata la libertà; r) procurare di far nascere o di accrescere nei detenuti o ricoverati il desiderio del risparmio, consigliarli indefessamente ad economizzare il loro peculio e impedire sopratutto che, avvicinandosi il tempo della liberazione, essi lo spendano in modo poco proficuo; s) leggere la corrispondenza dei detenuti o ricoverati e apporre il visto a tutte le lettere in arrivo o in partenza, non dando corso a quelle che reputi di non dover comunicare e trasmettendo alle autorità politiche o giudiziarie quelle che possono interessare le une o le altre; t) vietare che all'esterno dello stabilimento, anche nella parte destinata agli alloggi, si facciano illuminazioni in tempo di pubbliche solennità o che in questi ultimi abbiano luogo trattenimenti clamorosi.
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