Regolamento›Capo VIII
Art. 688
687 / 890Accordo tra la contabilità della cassa e del materiale.
In vigore dal 30 giu 1891
La contabilità della cassa e quella del materiale debbono essere ordinate e condotte in maniera da dimostrare il perfetto loro accordo per ciò che concerne l'entrata e l'uscita dei generi destinati alla consumazione od alla trasformazione degli effetti mobili e degli oggetti di corredo personale dei condannati o ricoverati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-688