Art. 688 · Accordo tra la contabilità della cassa e del materiale.
RegolamentoCapo VIII

Art. 688

687 / 890

Accordo tra la contabilità della cassa e del materiale.

In vigore dal 30 giu 1891
La contabilità della cassa e quella del materiale debbono essere ordinate e condotte in maniera da dimostrare il perfetto loro accordo per ciò che concerne l'entrata e l'uscita dei generi destinati alla consumazione od alla trasformazione degli effetti mobili e degli oggetti di corredo personale dei condannati o ricoverati.
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