Art. 686 · Autorizzazioni pei carichi e scarichi.
RegolamentoCapo VIII

Art. 686

685 / 890

Autorizzazioni pei carichi e scarichi.

In vigore dal 30 giu 1891
Tutte le operazioni di contabilità che importano carico o scarico tanto in danaro quanto in materia, e a qualunque ramo di amministrazione si riferiscano, sono ordinate e autorizzate dal direttore; e qualsiasi titolo o documento che faccia parte della contabilità e dei conti giustificativi, deve essere munito della firma di lui, e, secondo i casi, di quelle del ragioniere e del contabile.
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