Art. 683 · Accreditamento di gratificazioni.
RegolamentoCapo VIII

Art. 683

682 / 890

Accreditamento di gratificazioni.

In vigore dal 30 giu 1891
Alla fine di ogni mese si accreditano ai detenuti o ricoverati le gratificazioni addebitate e non pagate dagli appaltatori, dagli impresari o dai committenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-683