Art. 681 · Mercedi pagate da committenti.
RegolamentoCapo VIII

Art. 681

680 / 890

Mercedi pagate da committenti.

In vigore dal 30 giu 1891
Non formano soggetto di spesa, nè debbono comparire nei conti relativi, le gratificazioni ai detenuti o ricoverati che si occupano per conto di appaltatori, impresarii o committenti delle lavorazioni. L'ammontare di tali gratificazioni non si considera come provento, e deve perciò prelevarsi dalle somme corrisposte a titolo di mercede, facendolo risultare sui registri a guisa di dimostrazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-681