Regolamento›Capo VI
Art. 68
193 / 890Provvedimenti relativi alla custodia dei detenuti o ricoverati.
In vigore dal 30 giu 1891
Per assicurare la custodia dei detenuti o ricoverati il direttore deve:
a) prendere gli accordi necessarii con la prefettura della provincia, e, a mezzo di questa, con l'autorità militare, in quanto riguarda la custodia esterna;
b) disporre, sentito il comandante, il capoguardia o il caposorvegliante, il servizio di custodia interno, ed anche quello esterno pei lavori all'aperto, in guisa che i detenuti o ricoverati rimangano sotto una continua vigilanza, impiegandovi il minor numero possibile di agenti di custodia;
c) visitare, almeno una volta al mese, tutti i locali dello stabilimento, e accertarsi così del modo come sono tenuti e della vigilanza che su di essi si esercita, sì di giorno che di notte;
d) visitare, quanto più di frequente sia possibile, i luoghi dove i condannati o i ricoverati lavorano all'aperto e accertarsi che in tutti i loro movimenti essi siano vigilati e scortati dagli agenti di custodia in modo che impediscano sorprese, assalti, fughe o comunicazioni con persone estranee;
e) curare che i condannati di cui alla lettera precedente non lavorino confusi ad operai liberi, salve le eccezioni consentite dal Ministero;
f) far perquisire, anche in ore e giorni non determinati dai regolamenti, i dormitorii, le sale di lavoro, le celle, i detenuti o i ricoverati, nonché, in caso di gravi sospetti, gli agenti di custodia, i capi d'arte, gli inservienti, gli agenti delle imprese o altre persone addette ai servizii dello stabilimento, o che, per ragione di essi servizi, abbiano relazioni coi detenuti;
g) accertarsi che le armi e le munizioni sieno tenute in buono stato, sopratutto negli stabilimenti nei quali i condannati lavorano all'aperto, rivolgendosi al Ministero o alla prefettura ogni qualvolta occorresse provvedere alle une o alle altre;
h) richiedere, in caso di ribellione, al capoposto della forza militare il sussidio della guardia esterna, facendone immediato rapporto alle autorità superiori amministrativa e giudiziaria.
Storico versioni
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