Regolamento›Capo VIII
Art. 675
674 / 890Spese pagate dalle prefetture. - Conti relativi.
In vigore dal 30 giu 1891
Per le provviste fatte in servizio della casa, delle manifatture e del fabbricato, che importino una spesa superiore alle lire duemila, le direzioni richiederanno il pagamento alla prefettura della provincia, alla quale si anticiperanno adeguati fondi. Gli ordinativi quietanzati di tali pagamenti saranno rimessi dalle prefetture alle direzioni richiedenti, per essere uniti agli altri documenti giustificativi da rassegnarsi al Ministero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-675