Regolamento›Capo VIII
Art. 673
672 / 890Casse della direzione. - Custodia dei fondi.
In vigore dal 30 giu 1891
In ogni stabilimento, oltre la cassa corrente, ve n'è un'altra di riserva, chiusa a tre chiavi con differenti congegni, delle quali una è tenuta dal direttore, un'altra dal ragioniere e la terza dal contabile.
Nella cassa corrente non deve mai lasciarsi un fondo maggiore di lire tremila quando è tenuta da un contabile, e di lire millecinquecento quando è affidata ad un computista. Qualunque eccedenza deve essere versata in quella di riserva, dalla quale vengono fatte, secondo le esigenze del servizio e coll'intervento dei detentori delle tre chiavi, le occorrenti estrazioni e introduzioni di somme.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-673