Regolamento›Capo VII
Art. 669
428 / 890Estensione delle disposizioni di questo capo.
In vigore dal 30 giu 1891
Le disposizioni di questo capo sono comuni a tutti gli stabilimenti carcerarii e ai riformatorii.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-669