Regolamento›Capo VII
Art. 667
426 / 890Fondo per la scuola. - Spese per la scuola.
In vigore dal 30 giu 1891
Con le ritenute mensili, determinate dall'ordinamento del corpo, si costituisce il fondo per la scuola negli stabilimenti designati dal Ministero.
Col fondo per la scuola si pagano le spese necessarie per l'istruzione degli allievi, come carta, libri, assegni ai maestri, ecc.
La direzione rimette al Ministero, alla fine di ogni semestre, una dimostrazione del fondo rimasto, affinché determini quale destinazione debba esservi data.
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