Art. 657 · Estensione delle disposizioni di questo capo.
RegolamentoCapo VI

Art. 657

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Estensione delle disposizioni di questo capo.

In vigore dal 30 giu 1891
Le disposizioni di questo capo sono comuni a tutti gli stabilimenti carcerari ed ai riformatorii.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-657