Regolamento›Capo VI
Art. 65
190 / 890Attribuzioni generali e doveri del direttore.
In vigore dal 30 giu 1891
Il direttore è il capo dello stabilimento.
Tutti i suoi dipendenti, senza eccezione alcuna, gli devono obbedienza in ogni cosa che al servizio si riferisca, ed egli deve, a sua volta, essere loro di esempio, tanto nella vita privata quanto nella pubblica, per ottenere quel rispetto che solo coll'esempio si ispira.
Il direttore regola tutte indistintamente le parti del servizio, e dà gli opportuni provvedimenti; cura la scrupolosa osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle istruzioni, dei contratti; sorveglia il modo come i funzionarii e gli agenti, che da lui dipendono, adempiono i loro doveri; invigila su tutta la corrispondenza, i registri, le scritturazioni, gli atti che sono stabiliti dalle vigenti discipline; è per ciò responsabile di ogni irregolarità che una diligente oculatezza avrebbe potuto conoscere ed impedire, di ogni mancanza che non abbia riferito all'autorità superiore, di ogni ordine da lui dato senza poi assicurarsi della sua esecuzione.
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