Regolamento›Capo VI
Art. 648
355 / 890Rami di contabilità.
In vigore dal 30 giu 1891
Il fondo e gli oggetti particolari dei detenuti e ricoverati consistono:
a) nel fondo particolare e in quello ricavato dal lavoro;
b) negli oggetti di qualsiasi natura di loro spettanza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-648