Regolamento›Capo V
Art. 647
178 / 890Estensione delle disposizioni di questo capo.
In vigore dal 30 giu 1891
Le disposizioni del presente capo sono comuni a tutti gli stabilimenti carcerari e ai riformatorii.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-647