Regolamento›Capo V
Art. 644
175 / 890Acquisto di materiali.
In vigore dal 1 lug 1891
I materiali da costruzione e gli infissi d'ogni specie, quando non sieno costruiti nelle officine locali, e non possano provvedersi da quelle di altri Stabilimenti condotti ad economia, vengono acquistati dall'industria libera, nè limiti e colle forme sancite dalla Legge di contabilità generale, coll'assistenza dell'Ingegnere o di chi lo rappresenta, o, in mancanza, di un Impiegato dell'Amministrazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-644