Regolamento›Capo IV
Art. 632
151 / 890Passaggi di materiali.
In vigore dal 30 giu 1891
Il passaggio da uno ad altro stabilimento del materiale mobile, del vestiario, degli effetti letterecci, e in casi eccezionali, anche delle materie prime e dei manufatti, qualunque sia il motivo, avviene per via di accreditamenti e addebitamenti nelle rispettive scritture degli stabilimenti cedenti e accettanti.
La direzione ricevente rilascia analoga dichiarazione, la quale serve a suo tempo di corredo ai conti del materiale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-632