Art. 621 · Vendita dei manufatti. - Norme.
RegolamentoCapo III

Art. 621

118 / 890

Vendita dei manufatti. - Norme.

In vigore dal 30 giu 1891
La vendita dei manufatti si fa per contanti, salvo trattisi di pubbliche amministrazioni, o di imprese carcerarie od altre che abbiano corrispondente cauzione.
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