Regolamento›Capo III
Art. 621
118 / 890Vendita dei manufatti. - Norme.
In vigore dal 30 giu 1891
La vendita dei manufatti si fa per contanti, salvo trattisi di pubbliche amministrazioni, o di imprese carcerarie od altre che abbiano corrispondente cauzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-621