Art. 619 · Marca per i manufatti.
RegolamentoCapo III

Art. 619

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Marca per i manufatti.

In vigore dal 30 giu 1891
Ai manufatti di proprietà dell'erario si applica, prima di introdurli in magazzino, una marca in cartone assicurata con bollo a piombo, il cui punzone sarà conservato dal ragioniere, che dovrà apporre sulla marca la sua firma. La conservazione della marca, finché il manufatto non sia esaurito, è di rigore; e, nel caso di dispersione, devesi sostituirne altra autenticata con la firma del direttore, quando non sia presente il ragioniere firmatario della marca dispersa.
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